ordine delle riserve da utilizzare
nella coperture perdite
Not. Cristiano Casalini
La situazione
patrimoniale della società a responsabilità limitata Alfa, partecipata
dalle società Beta (70%) e Gamma (30%), è la seguente:
perdite -
Lire 92.788.140.
capitale sociale Lire 35.820.995
riserva
straordinaria Lire
13.861.369
riserva per ammortamento
anticipato Lire 12.829.657
riserva legale Lire
1.500.000
versamento soci
c/aumento capitale Lire 325.170.341.
Tale versamento è
stato fatto solo dal socio di maggioranza.
Orbene: stando
agli insegnamenti classici per coprire le perdite si devono utilizzare,
tra le suindicate poste, nell'ordine:
riserva
straordinaria
riserva avente
origine fiscale (e quindi quella derivante da ammortamento anticipato)
versamenti soci in
conto capitale
riserva legale
capitale
Nel caso, però,
c'è una c.d. "riserva targata" e cioè un versamento in conto
aumento capitale fatto da un solo socio.
Leggo
di Portale, "Appunti in tema di versamenti in conto futuri aumenti di
capitale eseguiti da un solo socio", Vita Notarile n. 2/1994: "Bisogna
dire che non è stata mai studiata la questione dell'ordine dell'incidenza delle
perdite nell'ipotesi in cui, oltre ad altre riserve (facoltative, statutarie da
soprapprezzo, legale) esista, appunto, una riserva targata (personalizzata),
perchè costituita con versamenti provenienti da un solo socio....
Reputo che la
soluzione più corretta (anche sulla base del principio di parità di
trattamento) sia quella che espone la riserva in discorso all'incidenza delle
perdite solo dopo che queste abbiano esaurito (erodendole) tutte le riserve,
per così dire, di spettanza comune (e cioè di tutti i soci): reputo quindi che
la perdita potrà cominciare ad incidere sulla riserva "targata" solo
dopo che anche la riserva legale sia esaurita con l'impiego nella copertura
delle perdite".
Se non ho male
inteso, nel caso, la riserva targata dovrebbe essere utilizzata dopo quella
legale e per l'effetto, essendo capiente il detto versamento, non si
dovrebbe azzerare il capitale.
La domanda,
ridotta all'essenziale, voleva essere questa: nel caso in cui per
ripianare le perdite - e volendo seguire l'ordine classico di
utilizzazione delle poste (quale anche esposto nel "massimario" degli
orientamenti dei Tribunali del Triveneto) - si debbano utilizzare versamenti
soci in conto aumento capitale prima dell'utilizzo della riserva legale e
dell'azzeramento del capitale, può il socio che ha effettuato il versamento in
conto aumento capitale obiettare che esso è "targato" (perchè fatto
da lui solo e con una specifica destinazione) e quindi obiettare che tale
versamento può essere utilizzato - e lui si dichiara disponibile a tramutarlo
in versamento a fondo perduto a copertura residue perdite - solo dopo che il
sacrificio economico dell'operazione è stato sopportato da tutti gli altri soci
e quindi solo dopo che siano state utilizzate tutte le riserve, compresa la
legale, e azzerato il capitale?
Ora, posto che
entrambi i soci sono disponibili ad operare con un sacrificio non
proporzionale, chiedo quale sia tra le seguenti la strada più corretta:
A) utilizzo
di riserva straordinaria e fiscale, versamento soci in c/aumento capitale.
stop (ordine "classico"). maggior "beneficio" per i
terzi (non si utilizza la riserva legale e non si azzera il capitale) a scapito
del socio che ha effettuato il versamento "targato"
B) utilizzo di riserva
straordinaria e fiscale, riserva legale, versamento soci in c/aumento capitale.
stop. (Portale)
C) utilizzo di
riserva straordinaria e fiscale, riserva legale, capitale, versamento soci in
c/aumento capitale. minor tutela dei terzi (azzero tutte le riserve ed il
capitale) ma minor sacrificio da parte del socio che ha effettuato il
versamento.
Not. Maurizio Citrolo
Il versamento in
conto aumento capitale sociale deve essere utilizzato, di regola, a liberazione
dell'aumento di capitale deliberato dopo la riduzione o l'azzeramento per
perdite del capitale preesistente.
Peraltro,
sussistendo il consenso del socio che ha effettuato il versamento, il medesimo
può essere trattato alla stregua di un versamento a fondo perduto ed essere
utilizzato, come qualsiasi altra riserva, a copertura delle perdite, senza
incidere sul capitale nè sulla riserva legale.
Nel secondo caso
la deliberazione è di competenza dell'assemblea ordinaria in quanto non viene
modificato lo statuto, e gli amministratori dovranno dare notizia della
copertura della perdita nella relazione sul bilancio dell'esercizio nel quale
la perdita è stata eliminata con il versamento del socio.
Più ampiamente
puoi vedere Nobili e Spolidoro, nel Trattato Utet delle Società per azioni,
vol. 6, pagg. 293 sgg.